Regolamento

 

 

"...A seguito di discussione si propone di adeguare la procedura di iscrizione on-line (via Aulaweb) adottata già da altri corsi di laurea anche a Scienze della Formazione Primaria per quanto riguarda i laboratori obbligatori e di richiedere giustificazione, per motivi di salute o di lavoro, per l’assenza al primo incontro dei laboratori, pena l’esclusione dal laboratorio stesso. Il Consiglio approva...." (CCS 02.05.2012).

 

REGOLAMENTO PER GLI STUDENTI IN MOBILITA' ERASMUS

 

1. Gli insegnamenti che comprendono un laboratorio e possono essere inseriti nel learning agreement devono essere inseriti nella loro interezza, vale a dire che, nel learning agreement, devono essere inseriti i CFU riguardanti l'insegnamento sommati ai CFU riguardanti il laboratorio; ad esempio: se uno studente può sostenere Didattica generale (8 CFU + 2 CFU di laboratorio) all' estero, nel learning agreement deve essere indicato DIDATTICA GENERALE lO CFU;    
2. gli studenti Erasmus sono esonerati dalla frequenza degli insegnamenti compresi nel periodo del loro soggiorno all 'estero e che non possono essere sostenuti all' estero; conseguentemente possono sostenere l'esame al loro ritorno in Italia, senza lavori aggiuntivi e nella sessione che ritengono opportuna;    
3. gli studenti Erasmus sono esonerati dalla frequenza dei laboratori compresi nel periodo del loro soggiorno all'estero e che non possono essere sostenuti all'estero; al loro ritorno in Italia, il docente del laboratorio assegnerà agli studenti Erasmus un lavoro sostitutivo da elaborare secondo modalità decise dal docente stesso;    
4. il tirocinio nelle scuole può essere compreso formalmente nel learning agreement (ad es.: teaching practice, stage, practicum, ecc); in questo caso, i CFU di tirocinio vengono riconosciuti automaticamente nei limiti dei CFU di tirocinio previsti per l'anno di corso; il tirocinante dovrà comunque mantenere i contatti con il proprio supervisore, inviando relazioni e/o stabilendo colloqui a distanza;    
5. il tirocinio nelle scuole può non essere compreso formalmente nellearning agreement ma organizzato tramite accordi scritti fra lo studente e la Commissione Tirocinio; in questo caso, l'accordo deve prevedere quanti CFU di tirocinio possono essere riconosciuti sempre nei limiti dei CFU di tirocinio previsti per l'anno di corso; il tirocinante dovrà comunque mantenere i contatti con il proprio supervisore, inviando relazioni e/o stabilendo colloqui a distanza;    
6. nei casi in cui il tirocinio all'estero non completi i CFU di tirocinio previsti per l'anno in corso, lo studente dovrà frequentare la parte mancante nel primo o nel secondo semestre dell 'anno in cui è prevista l'esperienza all'estero; se il soggiorno all'estero avviene nel corso del primo semestre, lo studente completerà le ore mancanti nel secondo; se il soggiorno all'estero è previsto nel corso del secondo semestre, lo studente devrà effettuare un congruo numero di ore prima della partenza; se risulta impossibile calcolare la quantità di tirocinio da effettuare nel primo semestre in Italia prima di partire, si consiglia di effettuare comunque un congruo numero di ore prima della partenza in quanto, solo eccezionalmente, verrà considerata la possibilità di recuperare ore/CFU di tirocinio nell ' anno seguente.

Ultimo aggiornamento 5 Giugno 2024